Al fine di agevolare la scelta della modalità di deposito degli atti penali alla luce delle disposizioni di legge di cui al decreto n. 206/2024 si allega un prospetto riepilogativo da noi elaborato.
Si ricorda in particolare che alla luce delle nuove disposizioni:
Vi è obbligo di deposito al portale di ogni atto (atti, documenti, richieste e memorie) destinato alla Procura della Repubblica (compresa la Procura Europea), al Tribunale (compreso GIP e GUP) e alla Procura generale limitatamente al procedimento di avocazione.
Non sussiste invece obbligo di deposito a portale e possono dunque ancora essere depositati in modalità cartacea o a mezzo PEC (depositoattipenali…..@giustiziacert.it):
a) fino al 31.12.25 degli atti destinati al Tribunale (compreso GIP e GUP) che riguardano esclusivamente:
– i procedimenti del Libro IV del codice di procedura (misure cautelari);
– le impugnazioni in materia di sequestro probatorio;
b) fino al 31.3.25 degli atti destinati al Tribunale (compreso GIP e GUP) relativi al rito abbreviato, direttissimo e immediato. Il richiamo al comma 3, ove non si menziona la Procura come destinataria, dovrebbe escluderla da questa eccezione e quindi, anche per tali riti, il portale dovrebbe essere obbligatorio se l’atto è destinato alla Procura.
Rimane facoltativo il deposito a portale sino sino al 31.12.2026 degli atti destinati al GDP, alla Corte d’appello e alla Procura generale (obbligatorio dal 1.1.2027).
Quanto agli atti destinati a:
a) Tribunale per i minorenni;
b) Procura per i minorenni;
c) Magistrato/Tribunale di sorveglianza;
d) Cassazione;
e) Procura generale presso la Corte di Cassazione;
Il portale dovrebbe risultare operativo a condizione che intervenga un provvedimento del DGSIA che lo certifichi. Anche per questi casi si ritiene salvo il deposito a mezzo PEC e cartaceo dato che l’obbligo decorrerà a far data dal 1.1.2027.
Rimangono esclusi dal deposito al portale i procedimenti in materia di Misure di prevenzione e di cui al libro X e XI del codice di procedura penale.
Rimaniamo a disposizione per osservazioni e rettifiche.