Si condivide, per la rilevante utilità pratica, il dettaglio della questione penale decisa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
Nell’opinione della Corte per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017. Per i reati commessi a partire dall’ 1 gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021. Qui il testo del decreto di fissazione con il parere della Corte.