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In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il Tribunale di Monza ha richiamato il granitico orientamento di legittimità secondo il quale la carica anche solo formale di amministratore di diritto di una società investe automaticamente il soggetto del diretto e personale obbligo di amministrazione, di tenuta e di conservazione delle scritture contabili.

La Corte d’Appello di Milano ha assolto l’imputata, accogliendo l’orientamento secondo il quale alla consapevole accettazione del ruolo di amministratore non corrisponde automaticamente la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto. La Corte ha inoltre specificato che la conoscenza, che si ritiene possa avere l’amministratore di diritto, della fraudolenta omessa tenuta della documentazione contabile da parte dell’amministratore di fatto deve essere concretamente provata.

 

Commento a cura dell'Avv. Valentina Manchisi

Cas. Pen. Sez. IV, sentenza n. 54018 (udienza 03.12.2018) Presidente Ciampi Relatore Serrao

Con la sentenza n. 231 del 07.11.2018 (07.12.18), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)», nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies, cod. proc. pen.

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