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Cassazione Penale, Sezioni Unite, 15 maggio 2019 (ud. 25 ottobre 2018), n. 20808 Presidente Carcano, Relatore Dovere

 

Con la sentenza n. 40 dell'08.03.2019 (23.01.2019), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.

L'omessa citazione dei testimoni nel corso del dibattimento.

Articolo a cura dell'Avv. Ruggero Scibona

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del Codice della strada là dove prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali, ritenendo legittimo tale automatismo solo in presenza delle aggravanti di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe.

Nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali l’automatismo è stato escluso, riconoscendo al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

Comunicato Corte Costituzionale del 20.02.2019  logo scarica pdf

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