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non può presumersi la pericolosità sociale di uno straniero per il solo fatto che egli sia privo in Italia di fissa dimora e di stabile occupazione lavorativa e per ciò dedito alla consumazione di illeciti, essendo del tutto arbitrario ricollegare la pericolosità sociale a detta semplice condizione personale, in assenza di ogni altro elemento concreto di segno contrario

può essere effettuato un giudizio prognostico favorevole circa la futura condotta del ricorrente, mentre la sanzione accessoria della revoca della patente appare irrogata in modo automatico, senza previa considerazione del percorso che ha effettuato il ricorrente, conclusosi con l’esito positivo della messa alla prova e la conseguente declaratoria di estinzione del reato.

è abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P. revoca il decreto di archiviazione, emesso "de plano" sull'erroneo presupposto che l'opposizione proposta dalla persona offesa fosse intempestiva, in quanto gli effetti del provvedimento archiviativo sono suscettibili di essere rimossi solo tramite ricorso per cassazione o tramite la riapertura delle indagini disposta ex art. 414 cod. proc. pen.

la lettura sistematica delle varie disposizioni contenute nell'art. 47 ord. pen. impone che la valutazione della richiesta di affidamento in prova, pur partendo dalla considerazione della natura e della gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione, non possa mai prescindere dalla condotta tenuta dal condannato dopo la commissione degli illeciti e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini dell'apprezzamento dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva.

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