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Con la prima sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale a seguito di appello del pubblico ministero e di riforma della sentenza assolutoria di primo grado con una pronuncia di condanna in appello. L’istituto viene disciplinato dall’art. 603 bis del codice di procedura penale il quale stabilisce che “nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale”. Tale norma è stata introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cosiddetta riforma Orlando) a seguito di uno sviluppo giurisprudenziale rispettosodell’art. 6, § 3, lett. d) CEDU in correlazione coi principi di oralità ed immediatezza.

In particolare, si è man mano affermata la necessità di rinnovare in appello la prova dichiarativa decisiva ai fini del ribaltamento in malam partem della decisione assolutoria di primo grado in quanto il giusto processo richiede che le prove non possano essere valutate solo sulla base di quanto verbalizzato in altra fase processuale; il Giudice deve “vedere” e “sentire” personalmente il testimone sulla cui base avviene l’overturning.

Un passo fondamentale di detta evoluzione giurisprudenziale si è avuto con la sentenza Dan c. Moldavia del 5 ottobre 2011, con la quale la Corte E.D.U. ha affermato che “coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l’innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità [...] la valutazione dell’attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate”.

Successivamente, con la sentenza Hanu c. Romania 4 giugno 2013 la Corte E.D.U. ha ribadito il principio (già affermato1) secondo il quale l’imputato ha il diritto di confrontarsicon i testimoni alla presenza di un giudice chiamato, alla fine, a decidere la causa, in quanto l’osservazione diretta da parte del giudice dell’atteggiamento e della credibilità di un determinato testimone può essere determinante”L’immediatezza viene dunque valutata come una vera e propria espressione del diritto di difesa e dell’equo processo.

I principi convenzionali sono stati poi ricostruiti dalla sentenza Sezioni Unite 28 aprile 2016, n. 27620, Dasgupta. Si è anzitutto affermato che nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, il giudice di appello non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603 comma 3 del codice di procedura penale, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado; la condanna in appello fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione, integra un vizio di motivazione della sentenza ricorribile ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” di cui all'art. 533 comma 1 del codice di procedura penale.

La Sezioni Unite Dasgupta ha tratto origine dal modello accusatorio del processo penale, in cui “il giudice di appello, che ripete tutti i poteri decisori da quello di primo grado, [...] può vedersi attribuita la legittimazione a ribaltare un esito assolutorio, sulla base di un diverso apprezzamento delle fonti dichiarative direttamente assunte dal primo giudice, solo a patto che nel giudizio di appello si ripercorrano le medesime cadenze di acquisizione in forma orale delle prove elaborate in primo grado”. Del resto dal lato del giudice, la percezione diretta è il presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e completa”.

Successivamente la Sezioni Unite, 19 gennaio 2017, n. 18620, Patalano, ha ribadito che il metodo “incontestabilmente ... migliore per la formazione e valutazione della prova” prevede l’oralità, l’immediatezza, l’apprezzamento diretto delle prove da parte del giudice di appello affinché egli possa valutare la fondatezza dei dubbi sull’assoluzione di primo grado.

La prima sentenza in commento non manca infine di richiamare due aspetti fondamentali.

Anzitutto, la prova dichiarativa in oggetto deve essere decisiva, cioè deve avere determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio che, se espunto dal complesso del materiale probatorio, si rivela potenzialmente idoneo a incidere sull’esito del giudizio di appello”. Sulla base della Sezioni Unite Dasgupta sono prove decisive anche quelle che, ritenute dal giudice di primo grado come di poco valore, sono invece rilevanti nella prospettiva del pubblico ministero per giungere ad una condanna.

Il secondo argomento di rilievo è costituito dall’obbligo di motivazione rafforzata. Con le sentenze Sezioni Unite, 30 ottobre 2003, n. 45276, Andreotti, e Sezioni Unite, 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino, si è stabilito che i giudici di appello che pronunciano una sentenza di ribaltamento debbono motivare con maggior persuasività per “far venir meno ogni ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’imputato [...] e non limitarsi ad una ricostruzione alternativa rispetto a quella del primo Giudice”.

Con la seconda sentenza in commento, la Suprema Corte ha affrontato il tema della non obbligatorietà della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in caso di conferma della sentenza assolutoria di primo grado a seguito di appello del pubblico ministero o della parte civile.

L’istituto di cui all’art. 603 comma 3 bis c.p.p. costituisce la disciplina normativa di tale questione, ma viene interpretato in modo differente rispetto al primo caso analizzato: la stretta correlazione con il principio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, infatti, non è necessaria in caso di assoluzione.

Le sentenze Sezioni Unite 28 aprile 2016, n. 27620, Dasgupta, e Sezioni Unite 19 gennaio 2017, n. 18620, Patalano, hanno sì affermato che il principio di immediatezza è fondamentale per il contraddittorio, ma anche che esso è “modulabile dal legislatore sulla base dell’incidenza dell’oltre ogni ragionevole dubbio sulla decisione da assumere” e che esso non può comunque essere usato “per modificare la natura del giudizio di appello,sostanzialmente cartolare, e renderlo un novum iudicium”.

Inoltre, la sentenza Sezioni Unite 21 dicembre 2017, n. 14800, Troise, ha affermato che il giudice deve rispettare un “più elevato standard argomentativo” per la riforma di una sentenza assolutoria; dunque, al contrario, il giudice di appello che conferma la pronuncia di proscioglimento di primo grado non ha l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale .

In conclusione, la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza” (Cass. pen., sez VI, 3 novembre 2011, n. 40159, Galante).

A cura di Valentina Manchisi.

La prova logica ha altrettanta dignità di quella documentale: il fatto che non vi siano filmati o prove documentali circa la manipolazione delle provette di urina non può significare che essa rimanga solo una congettura, in considerazione del fatto che essa sola spiega in maniera convincente l’anomalia della quantità di DNA riscontrata.

È sul principio di vicinanza della prova che si fonda il provvedimento di archiviazione del Gip di Bolzano con riferimento al procedimento a carico di Alex Schwazer.
Detto principio, trae origine in ambito civilistico, ma deve valere con ancora più vigore 
– scrive il Gip di Bolzano – in ambito penalistico, ove vi sono beni e interessi altrettanto primari e costituzionalmente garantiti: la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” (art. 24, co. 2, Costituzione).

In particolare, il principio di vicinanza della prova è espressione di un indirizzo consolidato nelle sentenze della Corte di Cassazione Civile degli anni Novanta, ma si afferma con maggiore vigore solo negli anni 2000, prima con la sentenza delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, e poi a partire dal 2005 con le sentenze della Cassazione Civile n. 577 e 582 in tema di responsabilità medica rispettivamente contrattuale ed extracontrattuale.

La giurisprudenza evidenzia come l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. Tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche

mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cass. 7.5.2015, n. 9201; Cass. n. 18487/2003; Cass. n. 23229/2004; Cass. n. 5162/2008; Cass., S.U., n. 18046/2010).
È proprio alla luce di detto principio che il Gip di Bolzano 
dispone l’archiviazione del procedimento a carico di Alex Schwazer per non avere commesso il fatto, ritenendo che la manipolazione delle provette rappresenti l’unica spiegazione logica della anomala concentrazione del DNA riscontrato nell’urina dell’atleta.

A cura di Stefania Ghezzi.

può essere effettuato un giudizio prognostico favorevole circa la futura condotta del ricorrente, mentre la sanzione accessoria della revoca della patente appare irrogata in modo automatico, senza previa considerazione del percorso che ha effettuato il ricorrente, conclusosi con l’esito positivo della messa alla prova e la conseguente declaratoria di estinzione del reato.

è abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P. revoca il decreto di archiviazione, emesso "de plano" sull'erroneo presupposto che l'opposizione proposta dalla persona offesa fosse intempestiva, in quanto gli effetti del provvedimento archiviativo sono suscettibili di essere rimossi solo tramite ricorso per cassazione o tramite la riapertura delle indagini disposta ex art. 414 cod. proc. pen.

la lettura sistematica delle varie disposizioni contenute nell'art. 47 ord. pen. impone che la valutazione della richiesta di affidamento in prova, pur partendo dalla considerazione della natura e della gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione, non possa mai prescindere dalla condotta tenuta dal condannato dopo la commissione degli illeciti e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini dell'apprezzamento dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva.

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