2018 (7)

Con la sentenza n. 231 del 07.11.2018 (07.12.18), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)», nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non siano riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater, del codice di procedura penale e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies, cod. proc. pen.

Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 48862/18 (udienza 02.10.2018) Presidente Di Tomassi Relatore Centofanti

Con la sentenza n. 180 del 10.07.2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 2-bis della legge n. 146 del 1990 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge), , nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, nel regolare l’astensione nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell’imputato.

 

La Cassazione Penale, Sez. V, ), sentenza n. 26606 dell'11 giugno 2018 (ud. 26 aprile 2018) ha affermato che la delega prevista dall’art. 102 c.p.p. (sostituto del difensore) deve essere conferita necessariamente per iscritto.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 141 del 5 luglio 2018 (ud. 21 marzo 2018), ritenendo fondata la questione sollevata dal Tribunale di Salerno, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 517 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante nel corso del giudizio dibattimentale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli artt. 168 bis c.p. e 464 bis e ss. c.p.p., relativamente al reato oggetto della nuova contestazione

Pubblichiamo sul sito nella sezione osservatorio Ordinanza emessa dalla Dott.ssa Busacca del Tribunale di Milano, con la quale viene annullato il decreto di archiviazione emesso dal GIP.

Pubblichiamo sul sito nella sezione osservatorio Ordinanza emessa dalla Dott.ssa Clerici del Tribunale di Milano, in qualità di Giudice dell'esecuzione, con la quale viene dichiarata la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso nei confronti di soggetto condannato con pena definitiva inferiore ai quattro anni. Ciò in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 41 del 26.2.2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 656 comma 5 c.p.p. nella parte in cui prevede che il P.M. sospenda l'esecuzione della pena detentiva non superiore a tre anni anzichè a quattro anni.

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