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RILEVANZA DELLA PROVA LOGICA: IL CASO SCHWAZER.

29 Marzo 2021
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La prova logica ha altrettanta dignità di quella documentale: il fatto che non vi siano filmati o prove documentali circa la manipolazione delle provette di urina non può significare che essa rimanga solo una congettura, in considerazione del fatto che essa sola spiega in maniera convincente l’anomalia della quantità di DNA riscontrata.

È sul principio di vicinanza della prova che si fonda il provvedimento di archiviazione del Gip di Bolzano con riferimento al procedimento a carico di Alex Schwazer.
Detto principio, trae origine in ambito civilistico, ma deve valere con ancora più vigore 
– scrive il Gip di Bolzano – in ambito penalistico, ove vi sono beni e interessi altrettanto primari e costituzionalmente garantiti: la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” (art. 24, co. 2, Costituzione).

In particolare, il principio di vicinanza della prova è espressione di un indirizzo consolidato nelle sentenze della Corte di Cassazione Civile degli anni Novanta, ma si afferma con maggiore vigore solo negli anni 2000, prima con la sentenza delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, e poi a partire dal 2005 con le sentenze della Cassazione Civile n. 577 e 582 in tema di responsabilità medica rispettivamente contrattuale ed extracontrattuale.

La giurisprudenza evidenzia come l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. Tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche

mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cass. 7.5.2015, n. 9201; Cass. n. 18487/2003; Cass. n. 23229/2004; Cass. n. 5162/2008; Cass., S.U., n. 18046/2010).
È proprio alla luce di detto principio che il Gip di Bolzano 
dispone l’archiviazione del procedimento a carico di Alex Schwazer per non avere commesso il fatto, ritenendo che la manipolazione delle provette rappresenti l’unica spiegazione logica della anomala concentrazione del DNA riscontrato nell’urina dell’atleta.

A cura di Stefania Ghezzi.

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