non può presumersi la pericolosità sociale di uno straniero per il solo fatto che egli sia privo in Italia di fissa dimora e di stabile occupazione lavorativa e per ciò dedito alla consumazione di illeciti, essendo del tutto arbitrario ricollegare la pericolosità sociale a detta semplice condizione personale, in assenza di ogni altro elemento concreto di segno contrario
CLANDESTINITA' E VALUTAZIONE DI PERICOLOSITA' SOCIALE
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