la lettura sistematica delle varie disposizioni contenute nell'art. 47 ord. pen. impone che la valutazione della richiesta di affidamento in prova, pur partendo dalla considerazione della natura e della gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione, non possa mai prescindere dalla condotta tenuta dal condannato dopo la commissione degli illeciti e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini dell'apprezzamento dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva.