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art. 216, comma 1 n. 2 e 217 comma 1 n. 4 L.Fall.

14 Dicembre 2018

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il Tribunale di Monza ha richiamato il granitico orientamento di legittimità secondo il quale la carica anche solo formale di amministratore di diritto di una società investe automaticamente il soggetto del diretto e personale obbligo di amministrazione, di tenuta e di conservazione delle scritture contabili.

La Corte d’Appello di Milano ha assolto l’imputata, accogliendo l’orientamento secondo il quale alla consapevole accettazione del ruolo di amministratore non corrisponde automaticamente la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto. La Corte ha inoltre specificato che la conoscenza, che si ritiene possa avere l’amministratore di diritto, della fraudolenta omessa tenuta della documentazione contabile da parte dell’amministratore di fatto deve essere concretamente provata.

 

Commento a cura dell'Avv. Valentina Manchisi

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