La Corte Costituzionale, con sentenza n. 141 del 5 luglio 2018 (ud. 21 marzo 2018), ritenendo fondata la questione sollevata dal Tribunale di Salerno, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 517 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante nel corso del giudizio dibattimentale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli artt. 168 bis c.p. e 464 bis e ss. c.p.p., relativamente al reato oggetto della nuova contestazione
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Parziale illegittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p.
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