Con il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, entrato in vigore il 6 aprile 2018, è stato introdotto nel codice penale l’articolo 570bis "Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio" allo scopo di farvi confluire le ipotesi criminose previste dall’art. 12sexies L. 898/70 e dall’art. 3 L. 54/06 (quindi abrogate).
Questo il dettato normativo della nuova fattispecie: “Le pene previste dall’art. 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipo di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”