STATUTO DELLA CAMERA PENALE DI MONZA

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 14.01.2019 - Entrata in vigore il 15.01.2019


Art. 1 Costituzione e sede

E' costituita una Associazione denominata "Camera Penale degli avvocati di Monza", con sede in Monza, Palazzo di Giustizia.

L’Associazione è apolitica, non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.

Art. 2 Scopo dell’Associazione

Scopo dell’associazione è quello di:

a) promuovere e coordinare ogni possibile iniziativa diretta alla tutela della funzione del difensore nel procedimento penale, in ossequio al diritto di difesa sancito dal secondo comma dell’art. 24 della Costituzione, e ciò, - sia nel senso che la difesa assuma una importanza essenziale nell’iter del processo come esercizio di funzione pubblica; - sia nel senso che la difesa sia inserita nello stesso iter del processo con carattere di essenzialità tanto da essere interamente legata alla regolare esplicazione giurisdizionale; - sia nel senso che si realizzi una parità di posizione delle parti in modo da garantire un effettivo contraddittorio tra accusa e difesa; - sia nel senso che la difesa sia assicurata come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento;

b) stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni ed altre organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi fini;

c) raccogliere e divulgare ogni possibile informazione sulla tutela della funzione del difensore penale;

d) fornire un apporto culturalmente e tecnicamente qualificato per la modifica di norme, regolamenti e prescrizioni che riguardino un più adeguato esercizio della funzione del difensore nel processo penale;

e) promuovere gli studi e le iniziative volte a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell’ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze dei cittadini.

Art. 3 Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dalle quote sociali;

b) dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti a qualunque titolo disposti a favore dell’Associazione stessa;

c) dagli eventuali proventi di attività in campo pubblicistico e/o editoriale;

d) dai corrispettivi dei servizi strettamente attinenti all’esercizio dell’attività professionale che potranno essere apprestati;

e) dai beni strumentali, anche immateriali.

Art. 4 Requisiti e doveri dei soci

Possono aderire all’associazione gli avvocati e i praticanti regolarmente iscritti nel Registro o nell’Albo Professionale dell’Ordine degli Avvocati di Monza o di altro foro anche in altro paese della Comunità Europea, i quali esercitino con continuità la professione nel campo penale e non siano iscritti ad altra Camera Penale.

Qualora non sussista al momento dell’iscrizione o venga meno successivamente, uno dei requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo delibera, previa audizione dell’interessato, di non accogliere o di sospendere l’iscrizione, se l’impedimento è temporaneo, di cancellarla se è definitivo. La deliberazione del Consiglio può essere rivalutata dall’Assemblea nella prima seduta utile, a richiesta dell’interessato, da presentare al direttivo entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione consigliare. L’Assemblea deciderà a maggioranza dei presenti.

L’appartenenza alla Camera Penale ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Il socio si adopera per promuovere e contribuire al perseguimento degli scopi dell’Associazione.

Il socio è tenuto a versare la quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art 5 Decadenza dalla qualità di socio

Oltre al venir meno dei requisiti indicati all’art. 4 , importa altresì la perdita della qualità di socio il mancato pagamento della quota associativa entro la data del 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6 Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Vice Presidente;

e) il Segretario e Tesoriere.

Art. 7 Assemblea ordinaria e straordinaria

L’assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno. Essa:

a) delibera sulla relazione anche programmatica del Presidente e sugli argomenti all’ordine del giorno;

b) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

c) stabilisce l’ammontare delle quote sociali e le modalità di riscossione;

d) elegge ogni biennio i membri del Consiglio Direttivo e i delegati a partecipare ai Congressi dell’Unione delle Camere Penali Italiane;

e) delibera le modifiche da apportare allo Statuto dell’Associazione;

f) delibera la trasformazione dello stato giuridico dell’Associazione;

g) delibera lo scioglimento dell’Associazione, decidendo sulla destinazione del relativo patrimonio secondo le norme previste dal codice civile.

L’assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente, oltre che nell’ipotesi prevista all’art. 4 capoverso, ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 10% dei Soci.

Art. 8 Convocazione dell’Assemblea

La convocazione dell’Assemblea, con relativo ordine del giorno, avviene mediante affissione nella sede di Camera Penale dell’avviso di convocazione, sette giorni prima della data fissata e comunicazione scritta si soci mediante mezzo telematico.

L’Assemblea è valida purché sia presente almeno il 10% degli iscritti.

Art. 9 Partecipazione all’Assemblea

Parteciperanno con diritto di voto all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali al 31 dicembre dell’anno precedente.

Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà rappresentare per delega non più di due soci con diritto di voto. Le deleghe dovranno essere rilasciate per iscritto e depositate all’inizio dell’Assemblea; ogni successivo deposito non sarà ammesso.

Per le votazioni a scrutinio segreto non sono ammesse deleghe.

 

Art. 10 Deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea elegge, volta per volta ed a maggioranza semplice dei presenti, il Presidente, anche tra coloro che non fanno parte del Consiglio Direttivo, il quale ha il compito di direzione dell’Assemblea e di controllo delle operazioni di voto.

Le deliberazioni di cui al punto 7 lett. d) vengono assunte con voto segreto, salvo che l’Assemblea all’unanimità decida per il voto palese.

Tutte le altre deliberazioni vengono assunte con voto palese, salvo quelle per le quali l’Assemblea all’unanimità dei presenti decida per lo scrutinio segreto.

Quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto 7 vengono prese a maggioranza semplice dei votanti.

Quelle di cui alle lettere e), f) e g) del punto 7 vengono assunte a maggioranza dei due terzi dei votanti, purché siano presenti, anche per delega, il 20% degli iscritti.

Le delibere dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante inserimento sul sito internet della Camera Penale.

Art. 11 Elezioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da sette membri.

Sono eleggibili quali membri del Consiglio Direttivo tutti i soci in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 e che siano iscritti alla Camera penale di Monza da almeno due anni solari consecutivi anteriori rispetto alla data in cui si tiene la sessione elettorale.

L’iscritto che intende proporsi dovrà presentare la propria candidatura per iscritto al Consiglio Direttivo in carica, enunciando il programma che si propone di attuare, entro 15 giorni dalla data fissata per le operazioni di voto.

Il Consiglio provvederà tempestivamente a divulgare la candidatura, a mezzo telematico, a tutti i soci.

Alle elezioni del Consiglio Direttivo possono partecipare solo i soci che siano in regola col versamento, nel termine indicato nell’art. 5 dello Statuto, della quota associativa dell’anno solare precedente la sessione elettorale.

Il controllo dei risultati dello scrutinio sarà compiuto pubblicamente da una Commissione Elettorale composta dal Presidente dell’Assemblea, assistito da un componente del Consiglio Direttivo e da due scrutatori nominati dall’Assemblea.

Ciascun socio, in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dello Statuto, potrà:

a) controllare le schede elettorali, che a tal fine resteranno depositate presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza per i tre giorni non festivi successivi al completamento delle operazioni elettorali;

b) proporre reclamo – entro il termine di cui alla lett. a) – alla Commissione Elettorale precisando le ragioni della doglianza che, a pena di inammissibilità, dovranno riguardare la validità o la regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali, ovvero i risultati dello scrutinio nel solo caso in cui l’eventuale accoglimento del reclamo possa modificare l’elenco degli eletti.

La Commissione elettorale decide – con provvedimento inoppugnabile – entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui alla lett. a).

Risulteranno eletti alla carica di componenti del Consiglio Direttivo i Soci che avranno riportato il maggior numero di suffragi. In caso di egual numero di suffragi, per l’ultimo o gli ultimi in graduatoria, risulterà eletto il Socio con maggior continuità di iscrizione alla Camera Penale ed, a parità, il Socio iscritto all’Albo o ai Registri professionali con maggior anzianità.

Dopo la promulgazione dei risultati e comunque fintanto che i neo eletti non abbiano assunto la carica, il Consiglio Direttivo uscente opera limitatamente agli affari ordinari.

La carica di membro del Direttivo della Camera Penale è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta in altri organi rappresentativi della categoria forense, con la funzione di Parlamentare nazionale ed europeo, la carica di Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, e con qualunque carica politica elettiva, assunta anche a livello locale. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo risultasse eletto ad altra carica nel corso del mandato, dovrà scegliere entro un mese dall’elezione, quale carica ricoprire. Il Socio che ricopre cariche in altri organi rappresentativi e viene eletto nel Direttivo della Camera Penale deve optare per una delle due cariche.

In caso di dimissioni o di impossibilità ad esercitare il mandato da parte di uno o più membri, con un massimo di tre, risulteranno eletti di diritto i primi dei non eletti.

Art. 12 Durata del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni a partire dalla data di promulgazione dei risultati, salvo quanto stabilito all’art. 11 par. 9 e sono rieleggibili solo una volta consecutivamente.

La carica si considera esercitata se il Socio ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio Direttivo per almeno un anno, in qualsiasi fase dei due precedenti bienni.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario e Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e comunque, almeno una volta a bimestre, in riunioni ordinarie, e su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, in riunioni straordinarie. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente. Le delibere del Consiglio Direttivo sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito o comunicazione ai soci a mezzo telematico.

Art. 14 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo presiede allo sviluppo ed all’indirizzo generale dell’Associazione; attua gli scopi per i quali l’Associazione è costituita; stabilisce il programma di lavoro per ogni anno solare da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività; sottopone all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi; nomina il Responsabile della Scuola territoriale della Camera Penale di Monza ed il Comitato di gestione della stessa.

Art. 15 Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente è investito della rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea. In caso di urgenza prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della successiva riunione.

Il Presidente può inoltre nominare e revocare i procuratori speciali dell’Associazione per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente gestisce i fondi sociali e le somme a disposizione dell’Associazione, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni attive e passive di qualsiasi genere e specie, quali, in via esplicativa, aperture di conti correnti/carte di credito e/o debito e loro utilizzo. Per impegni di spesa che comportino esborsi superiori a complessivi € 1.500,00 il Presidente informa preventivamente il Consiglio Direttivo che delibera a norma dell’art. 13.

Il Presidente potrà esercitare i poteri di cui al precedente comma anche delegandoli ad altri membri del Consiglio Direttivo

Art. 16 Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 17 Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario compila e tiene aggiornato lo schedario dei Soci; provvede alla corrispondenza; organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, redigendone i relativi verbali; è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente; coordina l’attività per il raggiungimento dei fini statutari; controfirma gli atti ufficiali dell’Associazione; cura la pubblicazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 18 Il Tesoriere del Consiglio Direttivo

Il Tesoriere controlla il pagamento delle quote sociali; provvede al mantenimento della contabilità ed effettua, su delega del Presidente, tutte le operazioni di gestione.

Art. 19 Remunerazione delle cariche sociali

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire una indennità a titolo di rimborso spese a favore dei consiglieri e/o soci che verranno delegati a rappresentare l’Associazione ai Congressi ed agli eventi organizzati dall’Unione delle Camere Penali Italiani.

Art. 20 Chiusura dell’esercizio sociale

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Disposizione transitoria: lo Statuto con le modifiche apportate viene applicato dal giorno successivo alla sua approvazione da parte dell’Assemblea.


 

 

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