News
Circolare dell'08.06.2018 del Ministero della Giustizia: compensazione anche dei crediti vantati dai difensori d'ufficio ai sensi degli artt. 116 e 117 DPR 115/02
Circolare del 03.10.2016 del Ministero della Giustizia: modalità di compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato
Frodi iva: Corte Cost. sentenza n. 115/18
La Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della Legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea, il Trattato che istituisce la Comunità europea ed alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007), in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25 comma 2, 27 comma 3 e 101 comma 2, Cost., con la sentenza n. 115 del 31 maggio 2018, ne ha dichiarato l’incostituzionalità.
I dubbi attenevano alla legittimità costituzionale della norma nella parte in cui, imponendo di applicare l'art. 325 TFUE, come interpretato dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia, 2 settembre 2015, causa C-105/14 Taricco, comportava che in alcuni casi venisse omessa l'applicazione degli artt. 160, comma 3 e 161, comma 2, c.p., nei confronti dei reati in materia di imposta sul valore aggiunto che costituiscono frode in danno degli interessi finanziari dell'Unione.
La c.d. sentenza Taricco stabiliva infatti che il giudice nazionale dovesse disapplicare, a determinate condizioni, gli artt. 160, comma 3 e 161, comma 2, c.p., omettendo di dichiarare prescritti i reati e procedendo nel giudizio finale in due casi: quando il regime giuridico della prescrizione impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di gravi casi di frode che ledano gli interessi finanziari dell'Unione e quando il termine di prescrizione risulti più breve di quello fissato dalla legge nazionale per casi analoghi di frode in danno dello Stato membro (c.d. principio di assimilazione).
La Corte ha concluso che l’inapplicabilità della regola Taricco ha la propria fonte non solo nella Costituzione repubblicana, ma nello stesso diritto dell’Unione e che quindi non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nel presupposto che tale regola fosse invece applicabile.
Con il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, entrato in vigore il 6 aprile 2018, è stato introdotto nel codice penale l’articolo 570bis "Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio" allo scopo di farvi confluire le ipotesi criminose previste dall’art. 12sexies L. 898/70 e dall’art. 3 L. 54/06 (quindi abrogate).
Questo il dettato normativo della nuova fattispecie: “Le pene previste dall’art. 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipo di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”
D. Lgs. 29.12.2017 n. 216: Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00002) (GU Serie Generale n.8 del 11-01-2018)
Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/2018
Applicabilità degli artt. 2, 3 4, 5 e 7 dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore - Applicabilità dell'art. 2, c. 1, lett. b) dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore.
La proposta dell’Unione, per una legge costituzionale di iniziativa popolare per l'attuazione della separazione delle carriere nella magistratura, ha superato con successo l'iter di verifica relativo alla regolarità delle firme.
La proposta di legge, incardinata con Atto della Camera dei Deputati n. 4723, verrà ora assegnata all'esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera.
L'11.12.17 la Commissione Bilancio della Camera ha dichiarato l’inammissibilità dell’emendamento n. 4768/II/1, presentato dall’On. Verini e altri alla Legge di Bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2018, con il quale si voleva modificare l’art. 9 della Legge di Ordinamento forense, introducendo nel testo normativo, per la materia penale, quattro settori di specializzazione e precisamente “diritto penale minorile, diritto penale dell’ambiente, diritto penale dell’impresa e diritto dell’esecuzione penale”.
La modifica legislativa proposta avrebbe stravolto, e di fatto pregiudicato e compromesso, la specializzazione penale così come prevista dal Regolamento ministeriale dell’agosto 2015, nel quale, correttamente, era stato stabilito che per la materia penale vi fosse un ambito unitario di specializzazione perché inscindibilmente collegato al rito.
Con la sentenza n. 5575/17 del 28.11.17, il Consiglio di Stato respingendo i ricorsi degli Ordini e delle Associazioni da sempre contrarie alla specializzazione forense, ne ha ribadito non solo la legittimità e l’importanza ai fini della qualificazione professionale dell’avvocato, ma anche la sua corretta attuazione rispetto a quanto previsto dalla legge professionale con il riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dalle Associazioni specialistiche.
Il C.d.S., respingendo l’appello del Ministero avverso le sentenze del TAR Lazio del 14 aprile 2016, ha confermato la bocciatura dell’elenco dei settori di specializzazione (che il Governo dovrà quindi rivedere) e del colloquio presso il CNF previsto per il riconoscimento del titolo di specialista per maturata esperienza professionale ed ha annullato la fattispecie di illecito disciplinare prevista dall’art. 2 comma 3 del DM per l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito in quanto la violazione è già prevista dagli articoli 35 e 36 del Codice Deontologico.
Resta definitivamente confermata anche la norma transitoria prevista dall’art. 14 del Regolamento ministeriale che riconosce ai fini del conseguimento della qualifica di specialista i corsi biennali di alta formazione organizzati dalle Associazioni specialistiche, come l’UCPI, negli scorsi anni.
Sentenza Consiglio di Stato Comunicato UCPI Comunicato Associazioni maggiormente rappresentative
Il delitto di tortura recentemente introdotto in Italia non è conforme alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite.
Lo afferma il Comitato ONU contro la tortura che il 6 dicembre u.s. ha presentato a Ginevra le conclusioni e raccomandazioni sul rispetto della Convenzione; invito anche a rivedere il regime speciale di detenzione previsto dall’art. 41 bis O.P., e diminuire il sovraffollamento.
Contro l’inefficienza dei Tribunale di Sorveglianza, il trattamento disumano e degradante dei detenuti, il sovraffollamento delle carceri e l’uso eccessivo della custodia cautelare, UCPI ha organizzato per lunedì 11 dicembre p.v. una manifestazione nazionale di protesta.
Il Coordinamento delle Camere penali del distretto della Corte d'Appello di Milano, aderendo alla sollecitazione dell'Unione, ha organizzato una conferenza stampa che si terrà lunedì 11 p.v. presso la sala stampa del Tribunale di Milano. La partecipazione è libera.